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LE BUONE PRASSI IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO1. Definizioni
Secondo le linee guida più accreditate (vedi Linee guida dell’Agenzia europea di Bilbao) circa il significato di “buona prassi” (o “buona pratica”), questa è rivolta a chi opera per ridurre il rischio di lesioni e malattie sul luogo di lavoro. Affinché si possa parlare di "buona prassi" le informazioni devono: “Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici (…), validate dalla Commissione consultiva permanente (…), previa istruttoria tecnica dell'Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione”. Strettamente connessa al concetto di buona prassi è quello di “linee guida”, per il quale anche la normativa italiana fornisce una definizione (dlgs 81/2008, art. 2, comma 1, lett. z):
3. Gli esempi di buona prassi
Gli esempi di buona prassi sono di solito consultabili in Internet su varie banche dati (v. § 5). Essi dovrebbero soddisfare i seguenti criteri: dovrebbero dimostrare un intervento effettivo (non teorico) e identificabile per prevenire i rischi sul posto di lavoro, compiuto in base ad una reale valutazione dei rischi e pericoli; l'intervento dovrebbe migliorare le condizioni di lavoro in generale e promuovere efficacemente la salute, la sicurezza e l'efficienza; l'intervento dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione alla radice dei rischi individuati; l'intervento dovrebbe essere identificabile come causa diretta della riduzione del rischio; l'intervento dovrebbe produrre un beneficio identificabile e permanente; l'intervento dovrebbe almeno soddisfare i requisiti legislativi, preferibilmente non attenendosi alle disposizioni minime, ma andando ben al di là esse; dovrebbe esserci un parere unanime sull'efficacia dell'intervento da parte di esperti riconosciuti; dovrebbe dimostrare la sua rilevanza per le Pmi (diretta o trasferibile); dovrebbe inoltre dimostrare un coinvolgimento dei lavoratori e una cooperazione con essi. Non dovrebbero far parte degli esempi di buona prassi quelli elaborati con chiari obiettivi di profitto commerciale. Ci si riferisce in modo particolare a prodotti, strumenti o servizi che sono in commercio o potrebbero essere immessi sul mercato.
Secondo l’Agenzia di Bilbao, tutte le informazioni sulle buone prassi disponibili su varie fonti in Internet dovrebbero essere valutate sulla base dei seguenti criteri di qualità: a) Qualità e credibilità dei contenuti, valutabili, ad esempio, mediante: b) Attualità delle informazioni – ad esempio: Il sito web dovrà garantire semplicità d'uso ed accessibilità – ad esempio: Facilità di navigazione del sito e sua struttura logica.
5. Fonti di Buone pratiche
Ispesl Inail Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro
European Agency for Safety and Health at Work
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