Sunday 05th of September 2010

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LE BUONE PRASSI IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Definizioni

 

Secondo le linee guida più accreditate (vedi Linee guida dell’Agenzia europea di Bilbao) circa il significato di “buona prassi” (o “buona pratica”), questa è rivolta a chi opera per ridurre il rischio di lesioni e malattie sul luogo di lavoro. Affinché si possa parlare di "buona prassi" le informazioni devono:
• permettere a chi le utilizza di rispettare il relativo quadro normativo, fra cui direttive europee, leggi nazionali, regolamenti, orientamenti e norme armonizzate già approvate;
• affrontare un problema già individuato dalle autorità competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, o da altri specialisti;
• dimostrare le fasi ed i metodi che si possono intraprendere o seguire all'interno di un'azienda per migliorare le condizioni di vita/di lavoro e ridurre i rischi inerenti alla salute ed alla sicurezza oppure mostrare quali fasi e metodi si possono intraprendere o seguire all'interno di un'organizzazione per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di altre aziende;
• essere efficaci ed eticamente accettabili;
• suggerire un'azione che può essere identificata e verificata come un fattore capace di ridurre il rischio;
• essere attuali – vale a dire, operare in una maniera consona alle prassi di lavoro esistenti a livello dell'Unione europea.
La messa in atto sul luogo di lavoro delle informazioni riguardanti la buona prassi dovrebbe portare a:
• una riduzione del potenziale complessivo dell'impresa di provocare danni ai lavoratori o a terzi per una causa di danno ben identificata;
• un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in genere che dovrebbe essere peraltro efficace nella promozione della salute, della sicurezza e dell'efficienza;
• una riduzione permanente ed identificabile dei rischi.
La normativa italiana ha di recente fornito la seguente definizione di “buone prassi” (dlgs 81/2008, art. 2, comma 1, lett. v):

“Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con  la  normativa  vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi   di   lavoro   attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (Ispesl),  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici (…), validate  dalla  Commissione  consultiva permanente   (…), previa  istruttoria  tecnica dell'Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione”.

Strettamente connessa al concetto di buona prassi è quello di “linee guida”, per il quale anche la normativa italiana fornisce una definizione  (dlgs 81/2008, art. 2, comma 1, lett. z):
 
“Atti   di  indirizzo  e  coordinamento  per l'applicazione  della  normativa in  materia  di  salute e sicurezza predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'Ispesl e dall' Inail e approvati  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.


2. Buone prassi e valutazione dei rischi


Prima di utilizzare le informazioni sulla buona prassi, occorre procedere ad una valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, facendo anche riferimento alla legislazione nazionale in materia.
La valutazione dei rischi è un attento esame di quanto potrebbe provocare un danno alla persona, per poter decidere se le precauzioni che sono state adottate sono sufficienti, oppure per valutare se occorre fare di più sul fronte della prevenzione. L'obiettivo è fare in modo che nessuno si faccia male o si ammali.
Se la valutazione dei rischi non viene effettuata prima di andare ad applicare la "buona prassi", non vi è soltanto il pericolo che i rischi possano essere fuori controllo, ma anche che si riscontrino sprechi associati all’uso non appropriato delle risorse disponibili.

 

3. Gli esempi di buona prassi


Gli esempi di buona prassi sono esempi reali tratti dal mondo del lavoro e messi in pratica dalle imprese.

Gli esempi di buona prassi sono di solito consultabili in Internet su varie banche dati (v. § 5). Essi dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

 dovrebbero dimostrare un intervento effettivo (non teorico) e identificabile per prevenire i rischi sul posto di lavoro, compiuto in base ad una reale valutazione dei rischi e pericoli;

 l'intervento dovrebbe migliorare le condizioni di lavoro in generale e promuovere efficacemente la salute, la sicurezza e l'efficienza;

 l'intervento dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione alla radice dei rischi individuati;

 l'intervento dovrebbe essere identificabile come causa diretta della riduzione del rischio;

 l'intervento dovrebbe produrre un beneficio identificabile e permanente;

 l'intervento dovrebbe almeno soddisfare i requisiti legislativi, preferibilmente non attenendosi alle disposizioni minime, ma andando ben al di là esse;

 dovrebbe esserci un parere unanime sull'efficacia dell'intervento da parte di esperti riconosciuti;

 dovrebbe dimostrare la sua rilevanza per le Pmi (diretta o trasferibile);

 dovrebbe inoltre dimostrare un coinvolgimento dei lavoratori e una cooperazione con essi.

Non dovrebbero far parte degli esempi di buona prassi quelli elaborati con chiari obiettivi di profitto commerciale. Ci si riferisce in modo particolare a prodotti, strumenti o servizi che sono in commercio o potrebbero essere immessi sul mercato.


4. Qualità delle informazioni sulle Bp disponibili su Internet

 

Secondo l’Agenzia di Bilbao, tutte le informazioni sulle buone prassi disponibili su varie fonti in Internet dovrebbero essere valutate sulla base dei seguenti criteri di qualità:

a) Qualità e credibilità dei contenuti, valutabili, ad esempio, mediante:
 
 la credibilità dell'organizzazione titolare responsabile del sito web;
 un consenso positivo da parte di specialisti in materia di sicurezza e salute sul lavoro rispetto alle informazioni fornite;
 un riscontro positivo delle informazioni da parte istituzionale (in Italia: Ispesl, Inail, Regione ecc.).

b) Attualità delle informazioni – ad esempio:
 
 Aggiornamento regolare delle informazioni.
 Le informazioni devono corrispondere allo stato attuale delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
 
c) Pertinenza ed utilità per gli utenti di riferimento (imprese e lavoratori) – ad esempio:
 
 Disponibilità delle informazioni su argomenti prioritari oppure per utenti chiave, come piccole e medie imprese (pmi).

Il sito web dovrà garantire semplicità d'uso ed accessibilità – ad esempio:

 Facilità di  navigazione del sito e sua struttura logica.
 Compatibilità del sito con una certa quantità di browser.

 

5. Fonti di Buone pratiche

 

 Ispesl

 Inail

 Agenzia europea per  la salute e la sicurezza sul lavoro

 


All. 1

European Agency for Safety and Health at Work
Guidelines on the collection, evaluation, and dissemination of good practice information on the internet

 

 

 

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